Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi dell'amianto

L.R. n. 10 del 29 aprile 2014

Sulla GURS n. 19 del 09 maggio 2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 29 aprile 2014, n. 10 recante “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, modificata dall'art. 29 della L.R. n. 8 del 2016.

L’art. 5 comma 3 della citata norma prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. A sensi del comma 4 del medesimo art. 5 sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.

A tal fine sono state predisposte le “Schede di autonotifica”, da compilare ed inviare alle competenti Strutture Territoriali di ARPA Sicilia.

Scheda di autonotifica (art. 5 comma 3)
Scheda di autonotifica (art. 5 comma 4)

 

 

 

 

 

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24 maggio 2019

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