Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, con particolare riferimento al periodo 15 giugno 2021 – 15 ottobre 2021 è tassativamente vietato:
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1. accendere fuochi di ogni genere;
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2. far brillare mine o usare esplosivi;
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3. la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
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4. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
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5. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
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6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo 7. immediato o mediato di incendio;
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8. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
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9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Ordinanza Sindacale n. 12 del 31/05/2021